post ufficiale del 29 Dicembre 2024 di Logistica – Italia
L’articolo 10, comma 19, del Codice della Strada dispone testualmente che “chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159 a € 641. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato”.
Il comma 23 dello stesso articolo dispone peraltro che “le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo”.
Anche in questo ambito particolare, quindi, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre ipotesi di corresponsabilità tra i soggetti convolti nell’operazione di trasporto, principio cui è ispirata la normativa di settore sotto molteplici profili.
L’emissione di due verbali in relazione all’unica infrazione è pertanto corretta
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L’articolo 10, comma 19, del Codice della Strada prevede sanzioni amministrative da 159 a 641 euro per chi esegue trasporti eccezionali senza rispettare le prescrizioni indicate nell’autorizzazione o le condizioni di sicurezza. Le sanzioni possono derivare anche da piccole infrazioni, come il superamento delle tolleranze di peso o il mancato rispetto delle modalità di trasporto, con conseguenti problematiche lungo il percorso.
Inoltre, il comma 23 introduce la corresponsabilità tra il proprietario del veicolo e il committente, applicando le sanzioni anche al committente che richiede il trasporto eccezionale, sottolineando l’importanza di una gestione accurata e conforme alle normative.
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